Art. 58 · Assegnazione di fondi.
RegolamentoTitolo III

Art. 58

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Assegnazione di fondi.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Nel mese di giugno di ciascun anno il direttore dei lavori udito il Consiglio dei lavori propone al Ministero il numero di operai da tenere in servizio nel seguente esercizio finanziario, indicando anche il fabbisogno per il pagamento delle mercedi e per le spese varie per il personale salariato. 2. Il Ministero approva o modifica la proposta e determina l'assegno semestrale di cui le singole Direzioni possono disporre, salve le variazioni che si rendessero necessarie durante l'esercizio finanziario. 3. I fondi sono concessi mediante accreditamenti alla. Direzione di Commissariato. 4. In principio di ogni mese l'Ufficio di ragioneria comunica ai direttori dei lavori mediante il riepilogo mod. 15 l'importo delle spese sostenute fino a tutto il mese precedente, affinché essi abbiano presenti le disponibilità per il mese corrente ed i successivi. 5. In principio di ogni mese le Direzioni inviano al Ministero un riepilogo mod. 105 della spesa sostenuta per il personale lavorante nel mese precedente.
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