Art. 55 · Controllo degli ordini di lavoro.
RegolamentoTitolo II

Art. 55

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Controllo degli ordini di lavoro.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Emesso un ordine di lavoro l'Ufficio di ragioneria intesta una scheda mod. 4 per tenere in evidenza, in contradittorio con le officine, l'impiego ed i ricuperi di materiale e le spese di mano d'opera. 2. Nella scheda sono segnati tutti i dati inerenti al lavoro in base ai prospetti mod. 11 e mod. 13 di cui ai precedenti n. 3 e 51 n. 2. 3. La scheda, nel caso che presso la Direzione esista la sezione dell'ufficio di ragioneria, serve anche al direttore o al suo delegato per sorvegliare l'andamento del lavoro e l'impiego parsimonioso della mano d'opera e del materiale, anche in relazione al preventivo quando sia stato fatto. 4. L'Ufficio di ragioneria mensilmente riassume la situazione degli ordini di lavoro secondo quanto risulta dalle schede e la comunica al direttore dei lavori, che prende i provvedimenti del caso qualora riscontri ritardi nell'approntamento dei documenti amministrativi rispetto allo stato effettivo dei lavori.
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