Regolamento›Titolo II
Art. 47
79 / 138Ordine di lavoro.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Nessun lavoro può essere eseguito dalle officine senza ordine del direttore.
2. L'ordine di lavoro deve riferirsi ad opera ben definita e precisata ed indicarne la portata o per mezzo dell'enumerazione delle parti o per mezzo del peso o di altra misura secondo il caso. Deve indicare la categoria, la classe e la suddivisione nella quale rientra secondo la classificazione stabilita dal precedente e non può comprendere lavori che il citato articolo classifica separatamente.
3. Il capo dell'officina incaricato di eseguire il lavoro appena in grado di iniziarlo compila l'ordine conforme al mod. 2 e lo sottopone alla firma del direttore; poi lo registra nel casellario mod. 3 e lo comunica all'Ufficio di ragioneria per l'impianto della scheda mod. 4 di cui al successivo . Rinviato l'ordine all'officina esso è controfirmato dall'ufficiale dirigente e dal capo officina per l'esecuzione.
4. Qualora sia stato redatto il preventivo della spesa esso viene allegato all'ordine di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-47