Art. 36 · Ordini del giorno e comunicazioni al personale lavorante.
RegolamentoCapo VI

Art. 36

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Ordini del giorno e comunicazioni al personale lavorante.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Gli ordini del comandante dell'Arsenale, dei direttori o sottodirettori dei lavori, nonché quelli delle autorità superiori che debbano essere noti a tutti i dipendenti, vengono comunicati per mezzo di ordini del giorno. Gli originali degli ordini del giorno sono firmati dal titolare del Comando, Direzione o Sottodirezione e raccolti in apposito registro. 2. Vengono date con ordine del giorno le disposizioni riguardanti singoli individui, delle quali sia necessario conservare memoria. 3.Tutti gli ordini del giorno sono tenuti esposti per tempo sufficiente nelle Officine.
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