Regolamento›Capo VI
Art. 33
65 / 138Corrispondenza.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il comandante dell'Arsenale corrisponde direttamente col Ministero Invia, però, pel tramite del Comando in capo del Dipartimento la corrispondenza riguardante argomenti sui quali sia stato interpellato dal Ministero pel tramite stesso, nonché quella che tratta dell'approntamento del naviglio e quella che, riguardando argomenti di rilevante importanza debba, a suo giudizio, essere portata a conoscenza della predetta autorità superiore.
Può delegare al comandante in 2ª la firma della corrispondenza diretta alle Giunte di ricezione e di verifica ed agli Uffici del comando.
2. Il comandante in 2ª dell'Arsenale può firmare per ordine del comandante la corrispondenza diretta alle Direzioni o Sottodirezioni dei lavori quando tratti argomenti di specifica competenza del suo ufficio od abbia carattere di semplice comunicazione.
3. I presidenti delle Giunte di ricezione e di verifica, il capo dell'Ufficio contratti ed il capo dell'Ufficio di ragioneria firmano la corrispondenza diretta alle Direzioni, alle Regie navi, agli Uffici dell'Arsenale, ai fornitori, quando essa abbia carattere di semplice comunicazione. Il capo dell'Ufficio di ragioneria firma anche la corrispondenza indirizzata al Ministero, quando riguarda argomenti di propria competenza e di ordinaria occorrenza.
4. I direttori ed i sottodirettori dei lavori corrispondono verbalmente o per iscritto col comandante dell'Arsenale per il servizio militare, per la disciplina, per gli affari relativi al personale dipendente, per le disposizioni che si riferiscono alle Regie navi e per gli affari ed i lavori che interessano più di una Direzione.
Per il servizio amministrativo e per quanto riguarda particolari tecnici dei lavori dei quali debba essere edotto Ministero, corrispondono con questo pel tramite del comandante dell'Arsenale.
Per pratiche di normale ricorrenza o che abbiano puro carattere esecutivo-formale, od esclusivamente contabile possono corrispondere direttamente col Ministero.
5. Il direttore dell'Ufficio tecnico corrisponde direttamente col Ministero per tutti gli affari relativi al servizio generale dell'Ufficio e riceve direttamente dal Ministero gli ordini e le corrispondenti comunicazioni.
Per gli affari riguardanti le singole commesse corrisponde direttamente con l'autorità o l'ente dal quale gli venne affidata la vigilanza sulla esecuzione della fornitura o dei lavoro.
Il capo della Sezione staccata corrisponde col direttore dell'Ufficio tecnico dal quale dipende salvo che il Ministero autorizzi a trattare direttamente determinate pratiche o si verifichi il caso previsto dall'ultima parte del paragrafo 3 del precedente .
Il chimico addetto alla vigilanza su Polverifici di cui al precedente , paragrafo 2, comma 4°, corrisponde direttamente, per quanto ha riguardo alla parte tecnica del suo incarico, col Laboratorio chimico principale di La Spezia pel tramite dell'Ufficio tecnico nella cui circoscrizione è il Polverificio e della Autorità da cui dipende il Laboratorio.
6. Gli enti periferici della Regia marina (escluse le Direzioni dei lavori) e gli stabilimenti industriali fornitori non debbono corrispondere direttamente tra loro, ma soltanto pel tramite dell'Ufficio tecnico o della Sezione staccata nella cui circoscrizione sono gli stabilimenti stessi. L'Ufficio tecnico o la Sezione staccata nel dar corso alla corrispondenza degli stabilimenti diretta agli enti di cui sopra deve esprimere in modo esplicito e concreto il proprio parere sugli argomenti trattati.
Le comunicazioni di notevole importanza agli stabilimenti interessati debbono essere fatte per iscritto e l'Ufficio tecnico o la Sezione staccata deve pure corrispondere per iscritto con le ditte in tutti i casi di contestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-33