Art. 29 · Sezioni staccate.
RegolamentoCapo V

Art. 29

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Sezioni staccate.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Con decreto del Ministro per la marina possono essere istituite sezione staccate degli Uffici tecnici in quelle località fuori della sede di questi ultimi ove esistano stabilimenti incaricati di lavorazioni per la Regia marina, quando la specialità di queste e la loro importanza esigono la presenza continua del personale della Regia marina incaricato della sorveglianza delle lavorazioni stesse. 2. Alla Sezione staccata è preposto col titolo di "capo della sezione" un ufficiale del Genio barale o delle Armi navali a seconda che dipenda da un Ufficio tecnico del Genio navale o delle Armi navali. A capo delle Sezioni degli Uffici tecnici delle Armi navali possono in via transitoria essere destinati anche Ufficiali dello stato maggiore o del Corpo Reale equipaggi M. M. oppure funzionari tecnici di ruolo. Il capo della Sezione è coadiuvato da personale militare, civile e salariato secondo la tabella di destinazione approvata dal Ministero. Presso i polverifici cui siano affidate importanti forniture sono destinati per la parte riguardante il solo servizio tecnico degli esplosivi, uno o più funzionari del ruolo chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali. 3. Il capo della Sezione dipende dal direttore dell'Ufficio tecnico nella cui circoscrizione sono gli stabilimenti cui è preposta la Sezione, salvo che questa per disposizione del decreto istitutivo dipenda direttamente dal Ministero.
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