Regolamento›Capo IV
Art. 27
54 / 138Navi officina.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Le navi officina hanno lo scopo di compiere per il Regio Naviglio lavori di riparazione urgente che richiedano un attrezzamento ed una mano d'opera specializzata quale non è possibile assegnare alle unità armate, e per contribuire all'esenzione dei lavori di raddobbo od urgenti occorrenti alle stesse unità specialmente fuori dalle sedi degli Arsenali o di altri stabilimenti di lavoro. Eccezionalmente possono anche eseguire lavori per enti a terra.
2. Ogni nave officina è alla diretta dipendenza del Comando in capo della squadra cui la nave è aggregata, oppure dal Comando superiore navale se essa fa parte di un gruppo di navi distaccate, o dell'Autorità militare marittima territoriale nella cui circoscrizione essa si trova quando non faccia parte di alcuna forza navale.
3. Il comandante della nave officina ha funzioni analoghe a quelle del comandante di Arsenale. Il comandante in 2ª ha le funzioni del comandante in 2ª dell'Arsenale.
Alla immediata dipendenza del Comando di bordo sono istituiti due Reparti tecnici, uno delle costruzioni navali e meccaniche e l'altro delle armi ed armamenti navali. Essi sono retti rispettivamente da ufficiali del Genio navale o delle Armi navali che hanno funzioni analoghe a quelle dei direttori dei lavori.
4. In ogni nave officina è istituita un'officina mista diretta da un ufficiale del C. R. E. M. meccanico, capo officina.
Uno dei sottufficiali addetti ha le funzioni di economo e di contabile.
Uno dei sottufficiali meccanici addetti ha le funzioni di consegnatario del magazzino di bordo.
5. L'officina si divide in sezioni secondo la specialità dei lavori da eseguire.
Ad ogni sezione è preposto un sottufficiale (capo di 1ª o di 2ª) che ha le funzioni di capo tecnico in sottordine al capo officina ed autorità disciplinare su tutto il personale militare e civile della sezione.
Normalmente vi è:
alla dipendenza del reparto tecnico delle Costruzioni navali di cui al precedente paragrafo 3:
a) un sottufficiale meccanico per la fonderia ed i lavori da congegnatore;
b) un sottufficiale meccanico per i lavori da carpentiere in ferro, calderaio e ramista;
c) un sottufficiale carpentiere per i lavori da stipettaio e da carpentiere in legno;
alla dipendenza del reparto tecnico delle Armi ed armamenti navali di cui al precedente paragrafo 3:
d) un sottufficiale silurista per i lavori per le Armi subacquee;
e) un sottufficiale elettricista per i lavori da elettricista.
6. L'organizzazione del lavoro è fatta a cura del Comando della nave officina tenendo presente che la necessità di valorizzare al massimo la capacità degli specialisti più provetti, consiglia di aggregare a questi il personale militare meno abile; fermo restando che il personale civile non può avere autorità disciplinare sui militari.
7. L'ufficiale commissario di bordo disimpegna le funzioni attribuite al capo dell'Ufficio amministrativo di una Direzione dei lavori.
Inoltre provvede alla verifica della contabilità dei lavori e dei documenti che redige il consegnatario del magazzino e l'economo, rimanendo però al comandante della nave la responsabilità di tutto quanto si riferisce alla gestione amministrativa dei lavori.
8. Le funzioni della Giunta di ricezione e di quella di verifica sono disimpegnate da una commissione composta dal Comandante in 2ª, presidente, dal capo reparto tecnico competente membro, e dall'ufficiale commissario, membro e segretario.
9. Il Comando di bordo vigila affinché tutti i registri prescritti dal presente regolamento per le navi officina siano sempre tenuti al corrente. In occasione di cessazione dalla carica di ufficiali capi servizio e dell'ufficiale commissario di bordo, nei verbali di consegna deve essere fatta menzione della tenuta dei registri dei lavori e dei materiali e della esistenza a bordo di quelli esauriti.
Questi ultimi sono custoditi nell'archivio di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-27