Regolamento›Capo II
Art. 17
17 / 138Attribuzioni della Direzione armi ed armamenti navali.
In vigore dal 1 gen 1940
Competono alla Direzione armi ed armamenti navali:
a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, allo studio dei progetti, messa a punto preliminare e collaudo del materiale di artiglieria, ottico, elettrico, foto-elettrico, radiotecnico, idrofonico, telegrafonico della Regia marina;
b) la costruzione, l'acquisto, la riparazione, la conservazione e la distribuzione delle artiglierie e degli accessori corrispondenti, delle armi portatili di ogni specie, dei loro accessori e dei rifornimenti militari.
c) lo studio, la costruzione, l'acquisto, la riparazione e la conservazione degli strumenti e mezzi per la direzione del tiro e del lancio; strumenti ottici, periscopi e simili;
d) il servizio relativo al materiale elettrico ed all'aria compressa per la parte di propria competenza secondo l'apposito regolamento;
e) la costruzione, l'acquisto, la riparazione e conservazione del materiale radiotelegrafico, elettroacustico ed in genere di tutto l'occorrente per i servizi delle comunicazioni a bordo e a terra;
f) la costruzione, l'acquisto, la riparazione e la distribuzione delle girobussole, degli scandagli a sagola, di quelli sonori ed ultra sonori e dei fanali per i vari servizi a bordo delle Regie navi ed a terra;
g) la costruzione, l'acquisto, la riparazione e la conservazione delle velature, delle tende, delle bandiere e delle attrezzature marinaresche e radiotelegrafiche;
h) l'acquisto e la conservazione dei cavi e cordami di ogni genere e l'acquisto e la conservazione del bozzellame di propria competenza;
i) la costruzione, l'acquisto, la riparazione e la conservazione delle macchine motrici e lavoranti e dei meccanismi ausiliari, nonché degli attrezzi per le proprie officine;
l) l'acquisto e la manutenzione del materiale da incendio per i servizi a terra, degli estintori portatili e dei parchi da incendio;
m) l'acquisto, la riparazione e la manutenzione del materiale automobilistico e di quello ciclistico;
n) l'acquisto, la riparazione, la conservazione e la distribuzione degli orologi per il servizio delle artiglierie;
o) l'approvvigionamento delle materie prime per i lavori delle proprie officine e degli oggetti di propria competenza per le dotazioni delle Regie navi;
p) l'acquisto, la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-17