Art. 132 · Prestito di materiali.
RegolamentoTitolo VI

Art. 132

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Prestito di materiali.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il prestito di materiali ad Amministrazioni pubbliche estranee alla Regia marina od a privati è subordinato alla autorizzazione del Ministero o in caso di urgenza del comandante dell'Arsenale. 2. Il prestito è gratuito se l'uso al quale serve l'oggetto prestato è di interesse pubblico, ovvero se l'oggetto deve essere adoperato in soccorso di naufraghi, o in caso di incendio o simili; altrimenti è a pagamento. 3. Il nolo per il prestito, se diversamente non sia disposto dal Ministero, è del 10 per mille del valore dell'oggetto prestato, e per ogni giorno d'uso per i primi 15 giorni; del 5 per mille dal 16° al 60° giorno; del 3 per mille dal 61° al 180° giorno; dell'1 per mille dal 181° giorno in poi. Il valore da assegnare è quello che risulta dal libro di nomenclatura o dall'inventario, a meno che tra questi valori e quelli effettivi del mercato, o quelli di stima non interceda un eccessivo divario. In tal caso i valori stessi sono stabiliti dal Direttore dei lavori. 4. Il prestito viene concesso per tin periodo di tempo da determinare in precedenza in relazione ai lavori od ai bisogni per i quali il prestito stesso fu richiesto, periodo che può essere prorogato. Il nolo deve essere pagato anticipatamente ed in caso di prolungamento del prestito esso va subordinato all'anticipato versamento del nuoto nolo. 5. Se la durata del prestito non ha ecceduto cento giorni, ma la perdita di valore subita dall'oggetto prestato è, per l'uso che ne fu fatto, giudicata superiore all'ammontare della tassa che sarebbe dovuta, nel conto di liquidazione relativo al prestito si aggiunge un'adeguata quota di addebito per portare la tassa all'importo del deperimento o al valore del materiale prestato, se questo è stato reso inutilizzabile. 6. Oltre il nolo sono dovute tutte le spese per il personale di servizio, di custodia e di conservazione dell'oggetto come pure le spese occorrenti per il trasporto dell'oggetto fuori dello stabilimento e per la riconsegna al posto donde venne prelevato se essa viene eseguita dall'amministrazione. 7. La parte che prende in prestito deve obbligarsi a risarcire tutti i danni sofferti dall'oggetto stesso e a depositare una cauzione nella misura stabilita dal Ministero o dal Comando dell'Arsenale. La restituzione della cauzione avviene dopo la riconsegna e l'accertamento delle condizioni dell'oggetto e mediante il nulla osta del direttore dei lavori dopo effettuato il pagamento delle somme dovute. 8. Per la consegna si redige il verbale mod. 45; per la restituzione apposito verbale di accertamento delle condizioni nelle quali si trova l'oggetto prestato. 9. Quando una nave è data in gestione od a nolo a privati: a) il verbale di consegna è compilato da apposita Commissione distintamente per ogni capo carico, indicando grado, casato e nome di questi, che firma per presa conoscenza. I materiali consegnati debbono essere individuati coi rispettivi numeri di nomenclatura; b) copia del verbale è inviato all'Ufficio di ragioneria della sede di assegnazione della nave; c) i capi carico debbono presentare all'Ufficio di ragioneria della sede ove ha luogo la consegna i quaderni di dotazione aggiornati con l'ultimo foglio di variazioni ricevuto e con la copia dei documenti dimostranti o il deposito o il versamento al magazzino dei materiali per i quali sia stato disposto lo sbarco; d) l'Ufficio di ragioneria accerta che i quaderni di dotazione concordino con i verbali di consegna e con i documenti di deposito o versamento al magazzino ed emette i fogli di variazione a scarico in modo che dopo le conseguenti registrazioni sui quaderni le consistenze di questi corrispondano al complesso dei materiali consegnati o depositati; e) l'Ufficio di ragioneria nel registrare le retrocessioni o i successivi prelevamenti autorizzati dal Ministero cura l'aggiornamento degli inventari relativi per consegnarli ai capi carico all'atto della restituzione della nave; f) l'Ufficio di ragioneria in base ai verbali di consegna apre un conto corrente unico in contradittorio con l'ente che gestisce la nave per registrarvi le eventuali variazioni avvenute dopo la consegna. Esso serve quale documento alla Commissione incaricata della riconsegna ai soli effetti delle quantità da restituire alla Regia marina. 10. Restituito il materiale prestato l'Ufficio amministrativo della direzione compila il conto di liquidazione mod. 97 indicando distintamente il nolo, la eventuale quota di addebito di cui al precedente paragrafo 5 e le spese da rimborsare. Il versamento all'erario viene fatto eseguire secondo i suddetti titoli ai competenti capitoli del bilancio dell'entrata. 11. Se i materiali da dare in prestito sono in carico a con segnatari di magazzino o d'Inventario o di quaderno di dotazione, se ne effettua ad essi lo scarico in base ai verbali di consegna mod. 45. Se gli oggetti prima di essere dati in prestito sono stati, prelevati dalle Officine per ripararli o modificarli, lo scarico al consegnatario ha luogo secondo le disposizioni del precedente n. 3 e 87 n. 2 a) se si tratta di materiali di magazzino e secondo le disposizioni del precedente n. 1 se si tratta di materiali di dotazione. Il verbale di consegna mod. 45 è allegato all'ordine di lavoro di cui al precedente e tiene luogo della quietanza dell'ordine stesso. L'Ufficio di ragioneria tiene in evidenza in apposito conti prestiti effettuati. Alla restituzione, in base ad apposito verbale, si scaricano i materiali dal conto suindicato e se ne esegue il carico a consegnatari che ritirano gli oggetti restituiti siano essi di magazzino o di inventario di terra o di quaderno di dotazione. L'Ufficio di ragioneria che tiene in evidenza i prestiti, alla chiusura dell'esercizio finanziario si assicura presso la Direzioni dei lavori interessati della effettiva esistenza dei prestiti risultanti dal conto suindicato.
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