Art. 130 · Lavori, ricambi, cessioni di materiali per conto di enti della Regia marina estranei agli Arsenali.
RegolamentoTitolo VI

Art. 130

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Lavori, ricambi, cessioni di materiali per conto di enti della Regia marina estranei agli Arsenali.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'esecuzione di lavori e la cessione ed i ricambi di materiali per enti della Regia marina estranei all'Arsenale ha luogo previa autorizzazione del Ministero, salvo nei casi indicati nel successivo paragrafo 2 o quando essa ha luogo contro pagamento. Normalmente essa si effettua a pagamento quando gli enti siano all'uopo provvisti di fondi sul bilancio della Regia marina. Non occorre autorizzazione ministeriale speciale quando l'importo dei lavori o delle cessioni pur non essendo corrisposto è compreso nei limiti autorizzati annualmente dal Ministero. In questo caso l'ente nei limiti dell'assegno ricevuto rivolge richiesta di lavori o di materiali al Comando dell'Arsenale cui spetta di autorizzare la Direzione dei lavori competente a darvi esito. L'Ente non può valersi dell'assegno concessogli per procedere ad acquisti diretti o per fare eseguire lavori da ditte private. 2. Sono considerati enti estranei agli Arsenali, salve le modifiche che potranno essere fatte dal Ministero: i Comandi in capo di dipartimento, I Comandi M. M.; e gli alloggi relativi; gli Ospedali militari marittimi; le Direzioni di commissariato (escluse le Sezioni per il servizio dei materiali di consumo); le Direzioni del genio militare per la marina; il C.R.E.M. (comando, depositi, caserme, distaccamenti, scuole, ecc.); la Regia Accademia navale e l'Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni; le Difese M. M., i Semafori, le Stazioni radio-telegrafiche e in genere delle comunicazioni; i Tribunali militari marittimi; le Biblioteche dipartimentali; i Circoli di marina; gli Autoreparti; le Zone fari e l'Ufficio tecnico fari; i Musei navali e storici; le Case del marinaio; i Centri di educazione fisica; i Dopolavoro aziendali. A tali Enti, però, competono gratuitamente, se assegnati quali dotazioni di inventario, i seguenti materiali o ciò indipendentemente dalle assegnazioni fatte dal Ministero di cui al precedente paragrafo 1: a) da parte della Direzione delle costruzioni navali e meccaniche: la distribuzione di imbarcazioni ed i relativi lavori di manutenzione e di ripartizione, ed i ricambi. Così pure la cessione dei materiali di consumo sia per il loro servizio che pel servizio ferroviario della Regia marina nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate dal Ministero; la distribuzione del materiale elettrico per illuminazione, riscaldamento e ventilazione secondo la propria competenza, a termini del precedente lett. h), la relativa manutenzione ed i ricambi. b) da parte delle Direzioni armi ed armamenti, armi subacquee e munizionamento; la distribuzione delle artiglierie, armi portatili e cariche relative; dei telegrafi, telefoni, suonerie, telemetri, binocoli, strumenti per la direzione del tiro, buffetterie, estintori da incendio, materiali da palombaro, bandiere da segnali, nonché dei materiali per la loro manutenzione, i lavori di riparazione ed i ricambi; la distribuzione del materiale elettrico per illuminazione, riscaldamento e ventilazione secondo la propria competenza, a termini del precedente lett. d); la relativa manutenzione ed i ricambi. c) da parte della Direzione di commissariato; la distribuzione delle dotazioni delle mense, degli oggetti di cucina e dei materiali di casermaggio ed i ricambi. Per le anzidette riparazioni e distribuzioni si fa uso di ordini di lavoro non rimborsabili e di richieste di somministrazione di materiali mod. 44, come se gli enti non fossero estranei ai Regi arsenali. Invece per le cessioni di altri materiali e per lavori di costruzione di oggetti e riparazione di altre dotazioni si fa uso di verbali di consegna mod. 45 o di ordini di lavoro di IX categoria, osservando le norme di cui ai paragrafi seguenti. 3. Alle Capitanerie ed Uffici di porto sono date gratuitamente e con inventario di proprietà della Regia marina le armi ed il munizionamento relativo e i materiali per la loro manutenzione. Le imbarcazioni ai detti Uffici possono essere concesse gratuitamente solo con autorizzazione del Ministero (Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche) e con apposito inventario di proprietà della Regia marina. Si procede analogamente per il materiale fornito alle organizzazioni della Gioventù italiana del Littorio per l'istruzione premarinara. 4. La Direzione cui è demandata l'esecuzione di un lavoro il cui importo superi la cifra stabilita in via di massima dal Ministero, nel chiedere l'autorizzazione di eseguirlo gli comunica copia del relativo preventivo. 5. Ultimato il lavoro e chiuso l'ordine relativo la Direzione redige il conto di liquidazione mod. 97, includendovi anche i pagamenti fatti a privati se per terminare il lavoro vi si fece ricorso, indicando l'autorizzazione ministeriale e le modalità del versamento dell'importo in tesoreria. Per i materiali prelevati dal magazzino, la valutazione è fatta secondo le indicazioni del libro di nomenclatura. Il conto è inviato all'Ente che ha richiesto il lavoro, il quale effettua il versamento facendosi rilasciare con la quietanza il certificato mod. 181 T (del Ministero delle finanze); poi invia alla Direzione competente il certificato per le operazioni di riassegnazione della spesa al bilancio ed unisce la quietanza ai documenti di spesa. 6. Se alla fine dell'esercizio finanziario il lavoro non fosse stato ultimato, l'ente interessato ne tiene conto nella denunzia degli impegni che devono far carico all'esercizio scaduto. 7. Le cessioni di materiali da parte dei magazzini quando debbano avvenire a pagamento hanno luogo contro il versamento anticipato dell'importo dei materiali da cedere. A tal fine la Direzione dei lavori redige un conto di liquidazione mod. 97, can l'indicazione del capitolo e dell'articolo del bilancio dell'entrata cui deve essere imputato il versamento in tesoreria e ne invia un esemplare all'ente che ha richiesta la cessione e un altro esemplare al magazzino che la deve eseguire. 8. 11 consegnatario del magazzino redige in triplice esemplare il verbale di consegna mod. 45, che viene firmato dalla parte ricevente e dal delegato del direttore e consegna il materiale contro ritiro della quietanza originale di tesoreria provante il pagamento dell'importo. 9. Quando il Ministero in caso di urgenza il Comando dell'Arsenale abbia autorizzato la consegna del materiale senza l'anticipato versamento dell'importo, il consegnatario redige il verbale di consegna corredandolo, per la documentazione provvisoria, dell'autorizzazione a cedere il materiale senza il versamento anticipato. Alla consegna del materiale fa seguito la compilazione del conto di liquidazione, e l'ente ricevente provvede al versamento dell'importo tesoreria e trasmette alla Direzione dei lavori la quietanza relativa. 10. Se al versamento all'Erario dell'importo dei lavori o delle cessioni effettuate a pagamento non anticipato provvede il Ministero, la Direzione gli trasmette il conto di liquidazione documentato. Pervenuto dalla Direzione generale del Tesoro il certificato mod. 30-bis il Ministero dopo le operazioni di riassegnazione dell'importo al bilancio Marina lo invia alla Direzione competente e questa ne dà a sua volta comunicazione all'Ufficio di ragioneria per le registrazioni nei conti patrimoniali. Il certificato è poi conservato a corredo della pratica di richiesta di versamento, se si tratta di lavori, o trasmesso al magazzino se occorre per la giustificazione dello scarico del materiale ceduto.
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