Art. 13 · Ordinamento delle Direzioni dei lavori;
RegolamentoCapo II

Art. 13

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Ordinamento delle Direzioni dei lavori;

In vigore dal 1 gen 1940
Ordinamento delle Direzioni dei lavori. 1. La Direzione delle costruzioni navali e meccaniche di cui al precedente è retta da un colonnello del Genio navale. 2. Le Direzioni delle armi ed armamenti navali, del Munizionamento e delle Armi subacquee di cui al precedente sono rette ciascuna da un colonnello delle armi navali o da un capitano di vascello. 3. A ciascuna Direzione è assegnato un vice direttore, tenente colonnello del Genio navale per quella di cui al n. 1; tenente colonnello delle Armi navali, per quelle di cui al n. 2. Il Ministero può destinare presso la stessa direzione dei lavori un secondo vice direttore col titolo di «vice direttore aggiunto» le cui attribuzioni sono determinate dal Ministero stesso o, in mancanza, dal direttore dei lavori. 4. Compongono ciascuna Direzione: a) l'Ufficio di segreteria, retto da un impiegato civile di ruolo, segretario della Direzione; b) le Sezioni tecniche ed i Reparti tecnici, retti da ufficiali del Genio navale per quella di cui al n. 1; delle Armi navali per quelle di cui al n. 2; c) l'Ufficio amministrativo, del quale è capo un ufficiale superiore di Commissariato; d) le officine dirette da ufficiali dei corpi predetti. Uno stesso ufficiale può dirigere più officine. A ciascuna officina è preposto con la carica di capo officina l'impiegato civile tecnico di grado più elevato fra gli addetti, all'officina; egli ha autorità su tutti gli altri; e) i magazzini, affidati a consegnatari responsabili; f) i laboratori, retti dai funzionari stabiliti da apposite norme; g) la sala di disegno, della quale è capo un impiegato appartenente al ruolo dei disegnatori tecnici; h) l'Ufficio tecnico di vigilanza per i lavori affidati a stabilimenti privati esistenti nella circoscrizione dell'Arsenale, retto da uno degli ufficiali della Direzione. 5. L'Ufficio di segreteria dipende direttamente dal direttore. Ad esso, oltre ai normali servizi di segreteria, è affidato l'archivio della Direzione. Al segretario della Direzione è affidato anche l'incarico di economo direzionale, di cui al successivo , salvo che il direttore, per motivi di servizio, lo affidi ad altro impiegato di ruolo della Direzione stessa. L'Ufficio di segreteria è incaricato anche della tenuta del ruolo degli inservienti e del personale lavorante non aggregato alle officine, e di quello del personale militare destinato a servizi di indole generale, quando, per disposizione del Ministero, esso non sia amministrato dal Comando dell'Arsenale. Per quanto riguarda l'amministrazione del personale indicato, nonché l'economia e la contabilità del materiale necessario per il funzionamento della Direzione, l'Ufficio funziona con norme uguali a quelle stabilite per le officine. 6. Le Sezioni tecniche provvedono allo studio di lavori che debbono essere eseguiti dalla Direzione, ed allo studio di speciali argomenti tecnici. Esse dipendono direttamente dal direttore dei lavori. I Reparti tecnici sono costituiti per lavori o gruppi di lavori di notevole importanza; o per servizi comuni a più officine oppure di carattere generale. Dal capo del Reparto tecnico dipendono gli ufficiali dirigenti le officine per quanto riguarda il servizio affidatogli. Il numero e le attribuzioni delle Sezioni tecniche e dei Reparti tecnici nonché le norme di funzionamento ed i rapporti di dipendenza, anche nei riguardi delle officine, sono determinati con ordine del giorno del direttore. 7. L'Ufficio amministrativo dipende direttamente dal direttore e provvede: a) al servizio delle gare e trattative private secondo le disposizioni del Ministero ed agli acquisti e lavori disposti dal direttore col sistema del cottimo fiduciario o per contrattazione verbale (salva la competenza dell'Ufficio contratti); b) alla liquidazione delle forniture e lavori eseguiti dalla industria privata; c) al servizio relativo al personale salariato della direzione (ammissioni e licenziamenti, matricole e ruoli, cessioni di mercedi, assicurazioni ed in generale ritenute sui loro averi). 8. Il numero, la specie e la denominazione delle officine sono determinate dal Ministero su proposta del Comando dell'Arsenale sentito il Consiglio dei lavori. L'ufficiale dirigente dell'officina dà i particolari tecnici per la guida dei lavori ed è responsabile dell'economia dei lavori stessi senza che ciò possa diminuire la responsabilità del capo officina di cui al successivo ; gli compete perciò il sindacato sull'impiego dei materiali e della mano d'opera da parte del capo officina nonché la vigilanza sull'ordine e la disciplina nei luoghi di lavoro. In ogni officina un capotecnico ha le funzioni di economo dell'officina e come tale è consegnatario delle macchine e degli attrezzi di dotazione. In caso di mancanza dell'economo le sue attribuzioni sono affidate al capo officina. In ciascuna officina un impiegato della categoria d'ordine è preposto al servizio contabile con la denominazione di contabile. Egli tiene il ruolo del personale lavorante addetto all'officina e cura la compilazione di tutti i documenti relativi ai conti delle lavorazioni e delle competenze delle maestranze. L'incarico di contabile di officina è conferito dal direttore dei lavori, ma deve essere sanzionato dal Ministero. 9. Il direttore dei lavori può dividere l'officina in più gruppi, a ciascuno dei quali è preposto un capo tecnico alla dipendenza del capo officina. 10. Il numero e la denominazione dei magazzini sono determinate dal Ministero su proposta del Comando dell'Arsenale, udito il Consiglio dei lavori. L'incarico di consegnatario di magazzino è conferito dal Ministero su proposta del Comando dell'Arsenale, inteso il parere del direttore dei lavori. Esso è incompatibile con quello di capo officina, di economo e di contabile di officina.
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