Art. 12 · Ufficio di polizia militare.
RegolamentoCapo II

Art. 12

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Ufficio di polizia militare.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio di polizia militare del Regio arsenale provvede a mezzo di militi dell'Arma dei Reali carabinieri alla sorveglianza, del personale, sia militare che civile, dei materiali, delle banchine, con speciale riguardo alla entrata ed alla uscita dei materiali e delle maestranze dall'Arsenale. Provvede alle ronde, alle perlustrazioni, alle visite, alle eventuali perquisizioni ed a quanto altro possa riguardare la specialità e gli scopi del suo servizio in base alle direttive di massima ed agli ordini speciali emanati dal Comando dell'Arma. 2. L'Ufficio è retto da un capitano dell'Arma dei Reali carabinieri.
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