Regolamento›Titolo V
Art. 119
119 / 138Acquisto di materiali fatto da Regie navi.
In vigore dal 1 gen 1940
Gli acquisti di materiali di dotazione da per perdita che per ricambio, eseguiti direttamente dalle Regie navi, nei casi in cui ciò è ammesso, devono essere considerati fatti per delegazione delle Direzioni dei lavori e vanno posti a carico delle aperture di credito fornite dal Ministero alle Direzioni stesse. Le Direzioni di commissariato trasmettono alle Direzioni dei lavori dei prospetti mensili riepilogativi per ciascuno dei capitoli ai quali si riferiscono le spese, allegandovi i documenti giustificativi.
Le Direzioni dei lavori provvedono al rimborso alle Direzioni di commissariato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-119