Art. 118 · Modalità per le forniture in economia disposte dai direttori dei lavori.
RegolamentoTitolo V

Art. 118

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Modalità per le forniture in economia disposte dai direttori dei lavori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il direttore dei lavori, il quale valendosi delle facoltà di cui al precedente richiede offerte di materiali, si vale di inviti mod. 77-bis descrivendo i materiali coi numeri e la denominazione della nomenclatura salvo ad apporre in parentesi la denominazione in uso nel commercio qualora sia differente. In risposta ai detti inviti le ditte completano e restituiscono alla Direzione dei lavori il modulo 78-bis allegato agli inviti stessi, munito della prescritta marca da bollo, avanzando le proprie offerte e dichiarando di accettare le condizioni descritte nel modulo. È redatto il verbale mod. 79-bis. Il direttore esaminate le varie offerte accetta quella che ritiene più conveniente. Procede analogamente per l'esecuzione di lavori: in questo caso l'invito è fatto col mod. 77-ter. 2. Per gli acquisti eseguiti per contrattazione verbale di cui al paragrafo 6 del precedente il direttore rivolge ai fornitori commessa privata mod. 80. Il fornitore nell'inviare il materiale commesso vi unisce la fattura in doppio allegandovi la richiesta mod. 80; in base a detti documenti si effettua il pagamento previa classifica del materiale da parte del competente magazzino o consegnatario di inventario ed emissione a cura dell'ufficio di ragioneria dell'ordine di carico o del foglio di variazione agli inventari ( n. 1 e 102) i cui estremi sono segnati tanto sulla fattura che sulla commessa mod. 80; quest'ultima è poi imita alla matrice. Sulla fattura il direttore dei lavori appone la dichiarazione che gli oggetti forniti sono conformi sia per qualità che per quantità a quelli richiesti e che il prezzo è quello concordato. L'acquisto di pubblicazioni è documentato da dichiarazione apposta dal consegnatario della biblioteca sulla fattura, indicante il numero del registro d'ingresso sotto il quale è stata scritta ogni pubblicazione ( n. 1). 3. Si procede a termini del paragrafo precedente, facendo cioè a meno di atto scritto quando si tratti di semplice compra-vendita di oggetti già confezionati e pronti per i quali non si debbano stabilire particolari clausole di collaudo e di consegna: in questo caso l'acquisto è fatto in base a fatture non registrate, sulle quali non si deve apporre alcuna dichiarazione di carattere contrattuale, ma solo il visto di liquidazione. 4. Quando si tratti di acquisti per i quali non è ammessa la contrattazione verbale, i patti contrattuali sono fatti risultare dall'offerta mod. 78-bis o da lettera secondo gli usi del commercio o da atto di sottomissione o da contratto secondo che il direttore ritiene più conveniente. In essi i materiali da fornire debbono essere indicati coi numeri e le denominazioni della nomenclatura di cui al precedente , salvo apporre in parentesi la denominazione in uso nel commercio qualora sia differente. 5. L'offerta dell'aggiudicatario è inviata all'Ufficio contratti per la rogazione dell'atto quando il direttore dei lavori ritenga opportuno stipularlo in forma pubblica. Altrimenti l'atto contrattuale sia esso redatto sotto forma di scrittura privata o di atto di sottomissione è inviato all'Ufficio contratti per l'iscrizione nel repertorio notarile mod. 72 e la registrazione fiscale. 6. Quando l'acquisto è fatto secondo gli usi del commercio cioè risulti da lettera con la quale il direttore dei lavori dà l'ordinazione indicando le modalità per l'esecuzione cui il fornitore risponde accettando i patti, il documento da sottoporre a registrazione è la fattura in base alla quale si deve fare il pagamento. Su di essa il direttore dei lavori appone esplicita dichiarazione per attestare che il prezzo indicato è quello concordato e risultante dalla corrispondenza interceduta. 7. L'Ufficio contratti fa eseguire dal contraente il deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale delle somme presunte occorrenti per la registrazione dell'atto contrattuale; si fa consegnare anche l'importo presunto delle spese per le copie dell'atto, per uso amministrativo, rllasciandone ricevuta. Mediante ordinativi staccati da bollettari mod. 180 T da commutare in vaglia della Banca d'Italia a cura della sezione anzidetta dispone il pagamento, a favore dell'Ufficio del registro, della tassa da applicare per la registrazione dell'atto stesso. Con analogo procedimento fa restituire al contraente la somma eventualmente residuata sul deposito provvisorio. Il capo dell'Ufficio vigila che sia tenuto conto particolareggiato sia dei suddetti depositi provvisori, sia di quelli versati direttamente da contraenti per provvedere alle minute spese di contratto, e che siano restituite poi le somme eventualmente sopravanzate su ciascun deposito (vedi precedente ). 8. Espletate le pratiche suddette, l'Ufficio contratti provvede alle copie ad uso amministrativo occorrenti per il collaudo e la liquidazione della fornitura. 9. Nelle forniture eseguite col sistema del cottimo fiduciario, non si devono accordare dilazioni nelle consegne, salvo il caso di varianti tecniche da apportare alla fornitura e previa autorizzazione del Ministero. Non possono neppure essere stabiliti pagamenti rateali, dovendo l'intero importo della fornitura essere liquidato e pagato dopo la avvenuta accettazione definitiva del materiali o dei lavori. Soltanto nel caso che vi sia uni periodo di garanzia e la ditta sia stata esonerata dall'obbligo della cauzione una parte del prezzo può essere trattenuta fino al termine di quel periodo a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti. 10. Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il Direttore dei lavori, come ogni altro funzionario delegato alle spese, trasmette al Ministero una situazione mod. 94 delle aperture di credito ricevute e dei pagamenti ordinati nel mese precedente comunicandone copia, per conoscenza, anche alla, Ragioneria centrale. In relazione alle risultanze della situazione anzidetta formula le richieste dei fondi ancora occorrenti (vedi il precedente n. 5). --------------- Articoli 563 e 573 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro ed. 1903 o articoli 1330 e 1359 dell'ed 1939.
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