Art. 111 · Spedizioni e trasporti.
RegolamentoCapo IV

Art. 111

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Spedizioni e trasporti.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio trasporti e spedizioni riceve dai magazzini o dalle officine o dalla Giunta di ricezione i materiali e gli oggetti da spedire, ne accerta la specie, le quantità e le condizioni; provvede all'imballaggio ed alle pratiche coll'ente incaricato di eseguire il trasporto. Ha pure il compito di ritirare i materiali in arrivo e di consegnarli al magazzino o all'officina interessati come è specificato nel precedente . 2. Le spedizioni si effettuano in base a richieste di somministrazione, mod. 44, ordini di passaggio mod. 42, ordini di lavoro ed altri documenti, secondo le disposizioni del direttore dei lavori o del presidente della Giunta di ricezione. 3. Insieme ai materiali da spedire è consegnata all'Ufficio spedizioni la nota descrittiva a madre e figlia mod. 68 compilata dal consegnatario del magazzino o dal capo officina o dalla Giunta di ricezione e contenente la specificazione precisa e dettagliata dei materiali da spedire. Compiuti gli accertamenti di sua competenza il capo dell'ufficio spedizioni rilascia ricevuta dei materiali apponendo la sua firma sulla madre della nota che è restituita a chi l'ha compilata. 4. Sono pure presentati all'Ufficio trasporti e spedizioni i documenti contabili riguardanti il materiale in partenza per apporvi l'indicazione del mezzo col quale il materiale è spedito ed il riferimento alla nota descrittiva, di cui al paragrafo precedente, annotazioni necessarie per le registrazioni di magazzino ( n. 2), salvo il perfezionamento dello scarico, ai fini della contabilità giudiziale, colla quietanza dei consegnatari degli enti destinatari quando non si tratta di spedizioni oltremare di cui al successivo . Per le spedizioni che hanno origine da ordini di lavoro le annotazioni anzidette tengono luogo della quietanza della nave o dell'ente a terra per il quale il lavoro è stato eseguito. 5. Preparata la spedizione viene compilato il biglietto di trasporto a madre e figlia mod. 69 che il capo dell'ufficio firma sia sulla madre che sulla figlia. Se la spedizione ha luogo per via di terra o di aria o con navi del commercio l'Ufficio trasporti e spedizioni annota sulla madre del biglietto di trasporto, che rimane presso l' Ufficio stesso, gli estremi della spedizione. Se esiste uno spedizioniere questi deve apporre la sua firma sulla madre del biglietto di trasporto per ricevuta dei colli da spedire. Se la spedizione si effettua a mezzo di Regia nave interviene un delegato dal Comando di bordo per accertare il numero e la condizione dei colli e per firmare per ricevuta la madre del biglietto di trasporto. 6. Quando è necessario l'intervento dei funzionari di dogana questi sono invitati tempestivamente mediante richiesta di libero transito alla dogana, per essere presenti alla chiusura dei colli. I lasciapassare devono essere allegati ai documenti di spedizione che accompagnano il materiale. 7. I materiali spediti a ditte private possono usufruire della tariffa militare soltanto quando debbono essere trasformati o riparati, esclusi quelli ceduti in permuta o in vendita, sempre che a termini del contratto debbano essere consegnati franchi di spesa. Questa circostanza deve essere fatta risultare, con annotazione firmata, sulla lettera di vettura. 8. La nota descrittiva mod. 68 (figlia) ed il biglietto di trasporto mod. 69 (figlia) a spedizione effettuata vengono inviati al destinatario dal quale a suo tempo debbono essere restituiti quietanzati. 9. All'arrivo di materiali con mezzo di Regia nave l'accertamento del numero e delle condizioni dei colli è fatta dal Capo dell'ufficio spedizioni e trasporti alla presenza di un delegato del Comando della nave. Se i materiali giungono per via di terra l'accertamento viene eseguito all'atto del ritiro, alla presenza dell'incaricato del ritiro e della loro consegna all'Ufficio. 10. Se i colli hanno i suggelli rimossi, o se risultano danneggiati, ovvero se il numero, il peso o la misura degli oggetti sciolti presenta deficienze, o se questi oggetti sono trovati danneggiati, viene compilato verbale, che è anche firmato dal delegato del Comando della nave o dall'incaricato del ritiro. 11. Se i colli sono in buone condizioni e si trovano con i suggelli inalterati e così pure, nel caso di oggetti sciolti, se il numero, il peso o la misura degli oggetti stessi corrispondono alle indicazioni del biglietto di trasporto e le loro condizioni sono buone e il peso corrisponde a quello dichiarato, l'Ufficio trasporti e spedizioni ne fa dichiarazione sul biglietto di trasporto che deve essere restituito alla parte mittente. 12. La ricognizione dei materiali contenuti nei colli è fatta dall'Ufficio spedizioni e trasporti alla presenza del consegnatario o del capo ufficio al quale essi sono destinati o di un loro delegato. se aperti i colli, si trovano mancanze o danni nei materiali contenuti in essi, ciò viene fatto risultare da verbale. 13. I danni e le mancanze dichiarati nei verbali dei quali è cenno nei paragrafo precedenti, sono imputabili, salvo giustificazioni riconosciute attendibili: a) alla parte mittente quando all'arrivo i suggelli si trovino intatti ed i colli in buone condizioni, sicché i danni interni e le mancanze debbano essere attribuiti a negligenza nella formazione dei colli o nell'accertamento delle quantità; b) alla parte che ha eseguito il trasporto quando i colli si trovino danneggiati o quando si trovino i suggelli rotti od i colli disfatti in modo da permettere l'uscita di materiali od infine, quando i colli, pur non presentando tracce esterne di danneggiamento, abbiano subito internamente dei danni non ostante il perfetto imballaggio; c) alla stessa parte che ha eseguito il trasporto se i danni o le deficienze si riscontrano negli oggetti sciolti; d) alla parte ricevente quando questa all'arrivo dei materiali non abbia tempestivamente ed esattamente compiute le formalità innanzi descritte, rendendo così impossibile l'accertamento delle responsabilità; e) alle varie parti secondo le determinazioni del Ministero, quando ciascuna abbia con omissioni o negligenze concorso a provocare il danno. Sono attribuiti invece a causa di forza maggiore, quando sia da escludere qualsiasi responsabilità nelle perdite o nei danni. 14. Un esemplare del verbale di cui ai paragrafi 10 e 12 è spedito a ciascuna delle parti interessate ed al Ministero cui spetta la decisione in merito alle responsabilità - o se del caso - il riconoscimento della forza maggiore. 15. Qualora il danno sia attribuibile alla parte mittente il magazzino ricevente si dà carico delle quantità indicate nel documento di scarico del magazzino mittente, ma invia a questo ultimo per le quantità non ricevute un ordine di passaggio mod. 42, accompagnandolo col documento di scarico primitivo quietanzato e col verbale di cui al paragrafo 12. 16. La parte cui è imputato il danno o le mancanze nei materiali spediti, quando ha ricevuto il verbale di cui al paragrafo 12 compie le indagini del caso per determinare a chi debba essere attribuita la colpa e ne riferisce subito al Ministero domandando in pari tempo lo scarico dei materiali perduti o danneggiati a favore del consegnatario al quale erano a carico prima della spedizione. È poi provveduto secondo le disposizioni del Ministero.
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