Regolamento›Capo III
Art. 101
43 / 138Mobilio.
In vigore dal 1 gen 1940
In ogni ufficio od altro locale arredato è affissa una tabella dei mobili, arredi e simili in esso contenuti coll'indicazione del numero progressivo col quale essi sono inscritti nell'inventario, firmata dal funzionario più elevato in grado o dal più anziano tra coloro che occupano l'ufficio.
Delle mancanze e dei deterioramenti non giustificati sono responsabili coloro che occupano gli uffici o locali, senza, pregiudizio della responsabilità del consegnatario per omessa sorveglianza.
I mobili, arredi e simili sono soggetti alla ricognizione triennale prescritta dal R. decreto 18 settembre 1905, n. 513. modificato dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 390, oltre quelle conseguenti al cambio del consegnatario e quelle disposte dall'autorità superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-101