Art. 1 · Ordinamento generale.
RegolamentoTitolo I

Art. 1

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Ordinamento generale.

In vigore dal 1 gen 1940
Regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali. . Ordinamento generale. 1. La costruzione, l'armamento, la conservazione del Regio naviglio ed in genere dei mezzi bellici di spettanza della Marina da guerra, nonché l'amministrazione dei materiali e della mano d'opera occorrente per i detti servizi, sono affidati a: a) arsenali; b) basi navali; c) stabilimenti vari ed officine isolata. 2. La sorveglianza sui lavori e le commesse affidate a ditte private è esercitata da appositi Uffici tecnici alla diretta dipendenza del Ministero della marina. Nelle sedi però ove già esista un ente della Regia Marina le mansioni devolute agli Uffici tecnici possono essere affidate per disposizione ministeriale all'ente od a un determinato reparto di esso. 3. L'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina indica dove hanno sede gli Arsenali e gli altri stabilimenti di lavoro, nonché gli uffici tecnici alla diretta dipendenza del Ministero. 4. Con decreto del Ministro per la marina possono essere istituite officine con amministrazione autonoma presso le scuole, gli istituti scientifici, educativi e sperimentali della Regia marina, presso l'Amministrazione centrale e per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo. 5. Possono altresì essere istituiti stabilimenti di lavoro a tipo industriale aventi amministrazione autonoma e regolati da norme fissate con appositi regolamenti. 6. Il presente regolamento stabilisce l'ordinamento degli enti indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 e dà le norme amministrative e contabili da osservare nei lavori eseguiti negli stabilimenti suddetti, negli acquisti di materiali e nelle commesse di lavori date ad altre Amministrazioni od a privi nonché per la conservazione e la distribuzione dei materiali. Però le Direzioni e Sezioni del genio militare per i lavori della Regia marina anche per i servizi che hanno attinenza coi Regi arsenali o stabilimenti di lavoro in genere, seguono le norme stabilite dai regolamenti in vigore per le direzioni del genio dipendenti dal Ministero della guerra a termini dell' del R. decreto 2 dicembre 1897. 7. Le disposizioni del presente regolamento indicate come speciali agli Arsenali, si applicano, con criteri di analogia, alle Basi navali ed agli altri stabilimenti di lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-1