Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 dic 1939
Sul frontespizio dei registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, è scritta, rispettivamente, con caratteri ben visibili la dicitura «principale» o «provvisorio».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-3