Art. 1
1 / 7In vigore dal 15 dic 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 111 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re è stato autorizzato a stabilire i modelli dei registri preveduti dagli articoli 109 e 110 della legge stessa e le norme per la loro tenuta;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, sono in carta libera e in stampa, in conformità degli annessi modelli A e B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1725#art-1