Art. 30
Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 30

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In vigore dal 23 nov 1939
Nel mese di novembre di ciascun anno i presidenti delle Sezioni regionali dovranno presentare al Comitato nazionale i propri bilanci di previsione delle entrate e delle spese. Tali bilanci diventeranno esecutivi dopo essere stati debitamente approvati dal Comitato nazionale. Ogni spesa od impegno di spesa effettuata al di fuori dei limiti delle previsioni già approvate non sarà riconosciuta valida dal Comitato nazionale e di esse saranno tenuti responsabili personalmente i rispettivi presidenti.
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