Art. 29
Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 29

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In vigore dal 23 nov 1939
Le rendite annuali per provvedere all'ordinaria, gestione dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo, comprendono: a) il reddito del patrimonio; b) la sovvenzione annuale del Ministero dell'aeronautica; c) le donazioni da erogarsi nell'anno; d) i profitti, rimborsi e ricuperi diversi.
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