Art. 20
Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 20

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In vigore dal 23 nov 1939
Ogni Sezione di massima è retta da un direttorio composto da un presidente e da due consiglieri, uno dei quali è designato a sostituire il presidente in casi di urgenza, l'altro ha le funzioni di segretario. Per la nomina del direttorio o del fiduciario il presidente terrà conto delle proposte che saranno fatte dal Comitato nazionale.
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