Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 set 1939
In siffatte misure è tollerato un errore in più di mm. 8,0 tanto nella verificazione prima quanto in quella periodica; per gli errori delle suddivisioni valgono le norme dettate dall'art. 19 del regolamento di fabbricazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-22;1182#art-2