Art. 22 · Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziaria
Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale ItalianaTitolo VII

Art. 22

Abrogato31 / 57

Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziaria

In vigore dal 10 feb 2011
Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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