Art. 24 · Obblighi dei giudici e dei funzionari di pubbliche amministrazioni.
OrdinamentoTitolo II

Art. 24

Abrogato29 / 39

Obblighi dei giudici e dei funzionari di pubbliche amministrazioni.

In vigore dal 16 dic 2010
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-28;1635#art-o-24