Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Sez. III
Art. 99
123 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della lettera b) del secondo comma dell' della legge, il peso dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), nonché degli apparecchi ausiliari di bordo deve essere determinato, a lavorazione compiuta, nello stabilimento di costruzione, prima della sistemazione a bordo, mediante pesatura da farsi in presenza del delegato dell'ufficio di vigilanza, al quale spetta di rilasciare il certificato dei pesi parziali e totali da esso accertati.
Nel peso delle caldaie è compreso quello degli accessori, purchè nuovi, come spranghe di graticola, rubinetti misuratori, manometri, valvole di sicurezza, valvole di presa di vapore, valvole di alimentazione, ecc., nonché il peso dei rivestimenti delle caldaie e delle casse a fumo, purchè siano nuovi.
Non va compreso nel peso di cui al presente articolo quello delle tubolature, dei condotti del fumo, dei fumaiuoli, dei grigliati, dei pagliuoli e delle scale secondo quanto disposto dall'.
Qualora fra gli apparecchi di cui sopra, destinati alla stessa nave, ve ne fossero degli identici, il peso accertato per uno di essi può valere anche per gli altri.
Non è ammessa la determinazione del peso mediante calcoli.
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