Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 96
88 / 161In vigore dal 24 ago 1939
La potenza e il consumo del combustibile di un apparato motore di cui all' della legge sono accertate in una prova in mare della durata ininterrotta di tre ore. Per gli apparati motori a vapore si seguono le norme contenute negli ; per gli apparati motori a combustione interna si seguono le norme contenute negli .
L'assetto della nave sarà tale che l'apparato motore possa sviluppare la potenza dichiarata.
Durante la prova non è permessa alcuna variazione di andatura delle macchine. Essa deve essere eseguita cono calma di vento e di mare e, qualora il delegato dell'ufficio di vigilanza lo giudichi necessario, il percorso della nave, durante la prova, dovrà farsi nei due sensi.
Nel caso in cui, durante detta prova, si manifestassero inconvenienti a cagione dei quali essa dovesse essere sospesa per pii di mezz'ora, il periodo di tre ore deve computarsi dal momento della ripresa della prova stessa. Se l'interruzione ha durata inferiore a mezz'ora, il periodo di prova sarà aumentato per quanto tempo è durata l'interruzione.
Se, però, il delegato dell'ufficio di vigilanza constati che le cause che hanno provocato l'interruzione, per quanto momentaneamente eliminate, sono tali da lasciare dubbio sul perfetto funzionamento dell'apparato motore, sospenderà la prova, la quale sarà ripetuta per intero quando la ditta costruttrice avrà dichiarato di avere eliminato completamente le cause che hanno dato origine al mancato funzionamento dell'apparato motore.
Qualora l'apparato motore fosse destinato a nave da carico per la quale non vi fosse l'opportunità, al momento della prova, di realizzare le condizioni di assetto che permettano all'apparato motore di sviluppare la potenza dichiarata, si provvederà alla prova nelle migliori condizioni di assetto possibili ed in base a tale prova si farà la liquidazione del contributo.
Resta in facoltà dell'interessato di chiedere, all'atto della firma del verbale della prova eseguita, che, entro un termine compatibile con le disposizioni dell' della legge, si proceda, a sue spese, ad una prova supplementare nelle condizioni di assetto più favorevoli per sviluppare tutta la potenza dichiarata dell'apparato motore e per poter liquidare il corrispondente contributo suppletivo nei limiti dell'impegno assunto in base alla dichiarazione di costruzione.
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