Art. 90
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 90

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In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di navi concorrenti al contributo di ammortamento, il motore sarà fatto marciare, nella prova al banco, a tre diversi andamenti di velocità con potenze determinate a scelta del costruttore. Questa prova avrà la durata complessiva di sei ore, cioè di un'ora con il primo andamento, di un'ora con il secondo e di quattro ore con quello alla massima potenza. In ciascuno degli andamenti suddetti si rileveranno il numero dei giri al minuto primo, la potenza sviluppata ed il consumo di combustibile. Il numero dei giri sarà calcolato partendo dalle letture iniziali e finali del contagiri continuo, di cui ogni motore deve essere fornito. La potenza sviluppata sarà calcolata partendo dalle caratteristiche del freno e dal peso ad esso applicato. Il consumo, in peso, del combustibile sarà calcolato partendo dalla differenza di livello del medesimo nella cassa tarata di rifornimento, tenendo conto della densità e della temperatura, ovvero per pesatura diretta sulla bilancia. Saranno, quindi, tracciate due curve nelle quali, per ognuna delle tre velocità costanti di marcia del motore, saranno riportati in ascissa il numero dei giri ed in ordinata la potenza misurata al freno ed il consumo totale orario di combustibile. Il grafico formato dalle due curve tracciate come sopra è detto sarà allegato al verbale della prova al banco e formerà il diagramma della prova al banco. Da questo diagramma si ricaverà, secondo le norme dell', il consumo più economico dell'apparato motore da valere agli effetti della lettera c) dell'undicesimo comma dell' della legge.
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