Art. 86
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. II

Art. 86

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In vigore dal 24 ago 1939
La prova degli apparati motori a vapore deve essere eseguita con pressione del vapore al manometro sulla presa di vapore delle caldaie non superiore a quella fissata dal Registro italiano navale; la pressione risulterà dall'apposito diagramma del manometro autoregistratore, che dovrà essere provveduto e fatto sistemare a bordo a cura dell'ufficio di vigilanza. L'andamento della combustione deve essere, inoltre, contenuto nei limiti fissati al numero 1) del decimo comma dell' della legge. La misura del combustibile consumato sarà eseguita per tutta la durata della prova. Qualora, durante la prova, il vapore prodotto dalle caldaie principali, oltre che azionare le motrici principali e gli apparecchi ausiliari dell'apparato motore, fosse impiegato anche per servizi ausiliari di bordo, dovrà essere determinato o stimato il quantitativo di combustibile che, in conseguenza, non serve per l'apparato motore. Tale consumo sarà dedotto dal consumo di combustibile determinato durante la prova. In questa determinazione il delegato dell'ufficio di vigilanza seguirà il procedimento che stimerà più conveniente, facendone cenno nel verbale della prova. Il consumo di vapore per servizi ausiliari di bordo dovrà essere ridotto al minimo indispensabile e mantenuto praticamente costante durante tutto il periodo di prova.
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