Art. 85
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 85

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In vigore dal 24 ago 1939
La potenza di un apparato motore si riferisce ai cavalli trasmessi dalle motrici alle linee d'asse per gli organi di propulsione in una prova in mare eseguita nelle condizioni espresse nella presente parte V. Essa si esprime in cavalli asse ed è la somma delle potenze trasmesse dalle singole motrici sistemate su assi motori indipendenti. La prova deve essere eseguita sotto il controllo del delegato dell'ufficio di vigilanza e di essa deve essere redatto verbale. Per gli apparati motori con motrici principali a vapore a stantuffo e con distribuzione a cassetto e ad eccentrico, la potenza in cavalli-asse si ricava dalla potenza indicata rilevata mediante i diagrammi con indicatore e moltiplicando quest'ultima per 0,87, se si tratta di motrici con pompe d'aria, di sentina e di alimento azionate dalle motrici stesse. Se le motrici principali azionino la sola pompa di sentina e non azionino alcun'altra pompa, la potenza indicata dovrà essere moltiplicata per 0,90. Nel caso di motrici con distribuzione a valvole comandate da camme, i coefficienti sopradetti verranno aumentati di 0,02. Per gli apparati motori a turbine la potenza in cavalli-asse si ricava mediante la lettura di torsiometri applicati sugli assi motori. Per gli apparati motori a combustione interna la potenza in cavalli-asse si ricava partendo dai risultati di consumo di una prova al banco, eseguita in officina prima del montamento a bordo. Il consumo di combustibile si esprime in grammi per cavallo-asse-ora. Agli effetti dell'undicesimo comma, lettere a), b) e c), dell' della legge, detto consumo sarà quello che corrisponde al regime più economico di andamento e cioè: 1) nel caso di apparati motori a vapore, il consumo effettivamente riscontrato nella prova in mare, ovvero, se richiesto dagli interessati, il consumo risultante in una prova sussidiaria della durata di almeno tre ore al regime ritenuto dagli interessati il più economico nei riguardi del consumo stesso; 2) nel caso di apparati motori a combustione interna, il consumo minimo risultante dal diagramma dei consumi tracciato con i rilevamenti fatti nella prova al banco. Il consumo di combustibile di un apparato motore è quello occorso per il funzionamento sia delle motrici principali che dei meccanismi ausiliari a movimento indipendente, che debbono essere in moto durante la prova in mare per il regolare funzionamento dell'apparato motore, tenendo conto, per questi ultimi, del solo consumo che è da ascriversi al servizio dell'apparato motore. Qualora parte dell'energia meccanica o termica pertinente all'apparato motore fosse di fatto utilizzata, durante la prova, per servizi estranei all'apparato motore, si farà una riduzione sul consumo risultato alla prova eguale al consumo che sarebbe necessario per realizzare la potenza corrispondente alla detta parte di energia termica, assumendo per il calcolo un consumo unitario eguale a quello determinato per l'apparato motore prima della correzione. Qualora, in avvenire, dovessero entrare in servizio nuovi tipi di apparati motori, saranno stabilite, con decreto del Ministro per le comunicazioni, le modalità delle prove per la determinazione della potenza in cavalli-asse di detti motori e per la determinazione del consumo di combustibile. Altrettanto sarà fatto ove fossero portate modifiche tali ai tipi attuali da richiedere, a giudizio del Ministro per le comunicazioni, altre modalità. I consumi di combustibile considerati al comma undicesimo dell' della legge sono riferiti: a) a nafta o ad olio pesante della densità, a 15° centigradi, di 0,890; per nafta od olio pesante di densità diverse i consumi indicati in detto articolo devono essere variati nella misura del rapporto fra la densità di questi combustibili a 15° centigradi e 0,890; b) a litantrace primario commerciale preparato in contraddittorio con il delegato dell'ufficio di vigilanza. Il funzionamento di un apparato motore in regime di prova deve, a giudizio dell'ufficio di vigilanza, essere contenuto entro i limiti di sicurezza definiti nello studio del progetto, tenuto conto che nel regime anzidetto l'apparato motore è, normalmente, soggetto ad un sopraccarico. In modo particolare, il regime di potenza e di rotazione durante la prova in mare dovrà essere tale che il sopraccarico derivante alla linea dell'asse e all'asse a manovella non superi del 20% il carico normale massimo di progetto. Dovrà, altresì, essere evitato che, all'andatura corrispondente alle prove in mare, il motore venga a trovarsi a funzionare in campi di vibrazioni torsionali pericolose. L'indicazione della potenza sarà arrotondata al cavallo-asse. L'indicazione del consumo di combustibile sarà arrotondata al grammo.
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