Art. 82
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 82

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In vigore dal 24 ago 1939
Il volume globale interno per le navi di stazza lorda uguale o inferiore a 100 tonnellate sarà ottenuto facendo il prodotto della lunghezza massima interna entro fasciame per la larghezza massima interna entro fasciame per la profondità massima interna entro fasciame. Il prodotto si moltiplicherà per il coefficiente 0,75. Per le soprastrutture si procederà come per le navi di stazza lorda superiore a 100 tonnellate.
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