Art. 79
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte VCapo I

Art. 79

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In vigore dal 24 ago 1939
L'ufficio di vigilanza, a mezzo dei suoi delegati, interviene a tutti gli accertamenti ed a tutte le prove di cui tratta la presente parte V, salvo quelli di cui al Capo II. I verbali degli accertamenti e delle prove saranno compilati in contraddittorio fra il delegato dell'ufficio di vigilanza e il costruttore od il proprietario, a seconda dei casi.
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