Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte IV
Art. 73
131 / 161In vigore dal 24 ago 1939
La stazza lorda di cui al numero 3) del secondo comma dell' della legge è quella che risulta alla fine della costruzione.
La velocità di cui al numero 4) dello stesso comma è la velocità in base alla quale viene corrisposto il contributo di ammortamento di cui all' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-73