Art. 73
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IV

Art. 73

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In vigore dal 24 ago 1939
La stazza lorda di cui al numero 3) del secondo comma dell' della legge è quella che risulta alla fine della costruzione. La velocità di cui al numero 4) dello stesso comma è la velocità in base alla quale viene corrisposto il contributo di ammortamento di cui all' della legge.
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