Art. 69
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 69

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In vigore dal 24 ago 1939
Per provvedere a riparazioni di carattere urgente, potranno essere costituiti, previo benestare del ministero per gli scambi e per le valute, a termini dell' della legge, e previa autorizzazione del ministero delle finanze e di quello delle comunicazioni, depositi in magazzini o recinti, approvati dalla dogana, per determinate qualità e quantità di materiali metallici e di legname esteri. All'uopo gli interessati rivolgeranno domanda al ministero delle finanze indicando i locali da destinare a deposito, nonché la qualità e la quantità dei materiali da depositare. Il ministero delle finanze provvederà, dopo aver sentito il ministero per gli scambi e per le valute circa le norme e le cautele che, anche ai fini valutari e a quelli dell'impiego dei materiali, dovranno essere osservate, e dopo aver sentito il ministero delle comunicazioni circa la località e circa i materiali di cui si possa avere effettivo bisogno.
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