Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 68
63 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Fermo restando il disposto del secondo comma degli , e indipendentemente da esso, i costruttori potranno chiedere il permesso di fare eseguire una parte dei lavori di costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione ammessi ai benefici previsti dalla legge in stabilimenti diversi dal cantiere o dallo stabilimento principale.
La domanda, da compilarsi in tre esemplari, di cui uno in carta bollata, deve essere diretta al ministero delle finanze e contenere:
a) il richiamo alla data e al numero della dichiarazione di costruzione, ovvero di riparazione, modificazione o trasformazione;
b) la specificazione chiara e precisa della parte della lavorazione che il costruttore intende fare eseguire presso altri stabilimenti, con la indicazione del peso presunto dei materiali occorrenti per la lavorazione stessa;
c) la denominazione e la sede degli stabilimenti sussidiari;
d) la indicazione dell'origine (estera, nazionale o mista) dei materiali da impiegarsi nella lavorazione da eseguirsi presso gli stabilimenti sussidiari.
La domanda deve essere presentata al competente ufficio di porto che la trasmetterà, entro 5 giorni, direttamente, se sia capitaneria di porto, ovvero per il tramite della capitaneria di porto da cui dipende, se sia ufficio circondariale marittimo, al ministero delle comunicazioni che, col proprio parere in merito, ne trasmetterà al ministero delle finanze l'esemplare in carta bollata per le determinazioni definitive.
Se la domanda è accolta dal ministero delle finanze, questo impartisce le proprie istruzioni alla competente dogana e contemporaneamente ne dà notizia al ministero delle comunicazioni perché possa informarne, a sua volta, la capitaneria di porto per la partecipazione al costruttore e all'ufficio di vigilanza, direttamente o per il tramite del competente ufficio circondariale marittimo, secondo i casi.
Nel caso previsto nel presente articolo gli stabilimenti sussidiari vengono considerati, agli effetti della vigilanza, come dipendenze del cantiere o dello stabilimento principale dal quale è stata resa la dichiarazione, anche se non appartengano al costruttore ammesso al beneficio. Il costruttore, poi, anche per i lavori che si eseguono negli altri stabilimenti, è considerato come unico responsabile verso la dogana ed, in genere, della esatta osservanza delle norme della legge e del presente regolamento.
Presso gli stabilimenti in cui si eseguono le lavorazioni parziali può effettuarsi la importazione temporanea del materiale occorrente, ma, sempre in nome e per conto del costruttore sopraindicato, il quale è tenuto a presentare le domande di cui al presente articolo ed a prestare la prescritta garanzia, ove non si ritenesse sufficiente quella già data per gli altri materiali di provenienza estera.
Con la stessa procedura può essere altresì autorizzato il passaggio dal cantiere o dallo stabilimento principale agli stabilimenti sussidiari dei materiali già introdotti in franchigia nel primo, tenendosi valida la garanzia prestata all'atto della introduzione. Tale passaggio avrà luogo con bolletta a cauzione, la quale avrà scarico, a cura della dogana destinataria, con altra bolletta a cauzione che dovrà scortare il materiale lavorato dopo eseguito l'accertamento di cui all'ultimo comma di quest'articolo.
La sorveglianza sui lavori affidati ad altri stabilimenti in base al presente articolo sarà esercitata dagli uffici di vigilanza e dalle dogane competenti per territorio, per delegazione degli uffici che vigilano la parte principale della costruzione ovvero della riparazione, modificazione o trasformazione, nel caso in cui la giurisdizione territoriale sia diversa. A tal fine gli uffici deleganti prenderanno gli opportuni accordi con quelli delegati e rimetteranno loro in tempo utile i dati e gli elementi necessari in relazione alla specie dei singoli lavori ed ai benefici inerenti.
Presso gli stabilimenti che hanno eseguito le lavorazioni ad essi affidate sarà fatto l'accertamento parziale di dette lavorazioni e del relativo verbale sarà tenuto conto nell'accertamento definitivo complessivo della intera costruzione ovvero riparazione, modificazione o trasformazione. All'uopo detti stabilimenti debbono tenere, sotto la responsabilità dei costruttori dichiaranti, registri parziali dei movimenti dei materiali e registri dei pesi degli oggetti finiti in conformità al disposto degli .
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