Art. 60
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IIICapo I

Art. 60

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In vigore dal 24 ago 1939
Le disposizioni di cui agli si riferiscono ai materiali esteri; tuttavia esse saranno osservate anche per i materiali ammessi al compenso daziario e per quelli ammessi alla tariffa ferroviaria di esportazione in quanto siano applicabili e in quanto siano ritenute necessarie ai fini della legge in seguito ad accordi fra la dogana e l'ufficio di vigilanza.
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