Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 6
6 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del primo e del secondo comma dell' della legge:
1) s'intende necessario alla costruzione il quantitativo di materiali che risulterà alla fine della costruzione messo a posto, aumentato del solo calo di lavorazione (parte non ricuperabile sotto forma alcuna, come calo di fusione, calo di fucinatura, umidità del legname e simili).
I cascami (trucioli, limatura, residui di lavorazione, segatura e simili) ed i rottami (ritagli, materozze, spuntature, pezzi di legno e simili) non vanno compresi tra i materiali che sono considerati necessari alla costruzione della nave.
Non vanno compresi tra i materiali che sono considerati necessari alla costruzione i materiali che occorrono per gli scali, le toccate, i puntelli, le invasature, le impalcature e simili, come pure le chiavarde che servono solo per imbastire le strutture durante la lavorazione;
2) sono materiali grezzi quelli che non hanno neppure approssimativamente la forma di impiego specifico (pani di ghisa, rottami di ghisa e di acciaio, masselli, lingotti, materiali per saldature, pani e rottami di metalli ricchi, legno sgrossato e simili);
3) sono materiali semilavorati quelli che hanno già subito una lavorazione atta a conferire loro una forma, di generica utilizzazione da parte dell'industria delle costruzioni navali, ma che hanno bisogno, di regola, di ulteriore lavorazione per assumere quella definitiva per il loro impiego specifico (lamiere, profilati, tubi, pernotti per ribadire, tavole di legno, travi di legno e simili);
4) sono considerati materiali semilavorati:
a) i getti grezzi e i fucinati grezzi anche se non richiedano, per essere sistemati in posto (come, per esempio, le griglie), una ulteriore lavorazione, purchè non siano stati sottoposti ad alcuna, anche piccola, lavorazione meccanica, salvo l'asportazione delle materozze, spuntature e simili;
b) i dritti di poppa, le ruote di prua, i telai e gli assi per timoni, le fondazioni per i motori principali ed ausiliari, i bracci delle eliche (purchè non barenati), quantunque siano lavorati su piccola parte della loro superficie;
c) i fucinati ed i getti destinati agli stantuffi, alle bielle, alle aste di stantuffo con relative teste a croce e pattini, ai coperchi dei cilindri (sia di motori principali, sia di altri macchinari), ai rotori e relativi dischi, ai mozzi, agli alberi, ai rocchetti, agli accoppiatoi, alle corone e relativi dischi, ai cilindri per turboriduttori, purchè la prima lavorazione meccanica, eseguita normalmente presso le ferriere, non sia spinta ad un punto tale che l'eccesso del peso del pezzo così lavorato sia inferiore al 10% rispetto al peso del pezzo completamente finito;
d) gli accessori di allestimento della nave, come ganci, golfari, puntali, cubie, candelieri, bitte, passacavi, gallocce, sostegni diversi, ruote afferracatena e simili, nonché i getti e i fucinati per macchinari non compresi fra quelli sopra nominati, quando possano rientrare doganalmente nella categoria dei getti grezzi o dei fucinati grezzi;
e) le catene, i cavi metallici, le ancore (di acciaio fuso o fucinato) anche se non abbiano bisogno di ulteriore lavorazione per la sistemazione in posto;
f) le lamiere tagliate in forma non rettangolare per predisporle a un uso determinato;
5) sono compresi tra gli alberi a manovella sia quelli delle motrici principali che quelli di altri macchinari;
6) sono da considerare come facenti parte degli alberi a manovella e delle linee d'asse gli accoppiatoi, i bulloni e le camicie di bronzo degli assi portaelica.
Non sono da considerare come facenti parte delle linee d'asse le eliche ed i relativi coni e dadi di fissaggio, nonché i supporti delle linee d'asse medesime.
I materiali semilavorati, nei limiti indicati nel presente articolo, non sono considerati in alcun caso quali parti staccate agli effetti degli , primo comma, e 7, quarto, quinto e sesto comma, della legge.
Storico versioni
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