Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte III›Capo I
Art. 59
127 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Per l'ammissione dei materiali esteri alla franchigia temporanea è applicabile la procedura stabilita dalle disposizioni doganali sulle importazioni ed esportazioni temporanee delle merci destinate ad essere lavorate. Riguardo, peraltro, alla garanzia prescritta da dette disposizioni può essere accettata dalla dogana quella per fideiussione data dai proprietari degli stabilimenti o dei cantieri o da altre persone riconosciute solvibili dal contabile della dogana, salva la facoltà da parte del ministero delle finanze di esigere che la fideiussione sia prestata da un istituto di credito.
Le operazioni di importazione temporanea dei suddetti materiali debbono essere compiute per mezzo delle dogane di primo ordine; però, con speciale autorizzazione, accordata dal ministero delle finanze, possono essere compiute per mezzo di dogane di secondo ordine, della prima classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-59