Art. 57
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo VI

Art. 57

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In vigore dal 24 ago 1939
Qualora la domanda di cui all' si riferisca, oltre che ai contributi di ammortamento e di interesse, anche ai compensi daziari, il proprietario dovrà allegarvi il regolare atto di cessione a suo favore dei compensi stessi da parte del costruttore, ovvero dei costruttori qualora si verifichi il caso previsto dall', secondo comma, ammenochè nel contratto di costruzione previsto dall', terzo comma, n. 1, lettera c), i suddetti compensi non risultassero esplicitamente attribuiti al proprietario anziché al costruttore o ai costruttori.
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