Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 55
98 / 161In vigore dal 27 ago 1948
In deroga alle disposizioni dell'ultimo comma dell', semprechè le domande abbiano per iscopo la concessione dell'importazione in franchigia dei dazi di materiali ed oggetti di dotazione o di ricambio di cui agli , lettera b), ed 11, primo comma, lettera d), della legge, la capitaneria di porto, previo accertamento, qualora l'imbarco debba aver luogo sopra navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali, che questi siano in esercizio relativo da almeno un anno, esaminerà se i materiali ed oggetti indicati nelle domande siano da ritenersi compresi tra quelli contemplati dalla legge a norma dell'.
Nel caso affermativo qualora: a) i materiali ed oggetti provengano da demolizione navale avvenuta in Italia, ovvero: b) ricorrano urgenti ed assolute necessità ed il valore dei materiali ed oggetti da collocarsi a bordo, durante la sosta della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale o della nave estera, non superi, per ciascuna specie, l'ammontare di L. 150.000, ovvero di 250.000, ovvero di 500.000, ovvero di 1.250.000, secondo che, rispettivamente, si tratti di navi di stazza lorda, inferiore ed uguale a 500 tonnellate, ovvero di navi di stazza lorda compresa fra 500 tonnellate (escluse) e 2000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda comprese fra 2000 tonnellate (escluse) e 10.000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, la Capitaneria di porto potrà senz'altro trasmettere la domanda munita del proprio nulla osta all'imbarco, alla dogana competente, dando dell'avvenuta concessione notizia al Ministero della marina mercantile.
Sempre nei casi urgenti di cui al precedente comma, quando il valore dei materiali ed oggetti di dotazione o di ricambi: di cui si chiede l'importazione in franchigia dei dazi superi i limiti nel comma stesso indicati rispetto a ciascuna specie la capitaneria di porto, accertata la effettiva necessità e le altre condizioni prescritte per far luogo alla concessione del beneficio, chiederà autorizzazione telegrafica al ministero delle comunicazioni, il quale, unitamente a quello per gli scambi e per le valute, darà carattere di assoluta urgenza alla procedura di cui agli .
Nei casi previsti nel presente articolo la dogana resta auto rizzata a dare immediato corso alle operazioni di cui all' ovvero ad emettere senz'altro la sola bolletta doganale per l'imbarco a sensi dell'ultimo comma dell', anche nel caso che si tratti di merce normalmente vincolata a licenza d'importazione.
Per i materiali ed oggetti nei casi previsti dal presente articolo saranno osservate le modalità di pagamento in atto tra l'Italia ed il paese di provenienza.
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