Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 54
86 / 161In vigore dal 24 ago 1939
La capitaneria di porto, che riceve dal ministero delle comunicazioni la partecipazione dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge, la fa pervenire direttamente o per il tramite del competente ufficio circondariale marittimo, secondo i casi, alle parti interessate, all'ufficio di vigilanza ed alla dogana, rimettendo altresì a ciascuno di essi una copia autenticata della dichiarazione o della domanda.
La capitaneria di porto dispone, inoltre, per la consegna delle licenze d'importazione che le fossero pervenute dal ministero delle comunicazioni.
Quando si tratti di macchinari od apparecchi che, senza dover subire alcuna lavorazione, siano destinati al diretto collocamento a bordo di navi in porto e di prossima partenza, la dogana potrà emettere la bolletta doganale per l'imbarco omettendo la procedura della importazione temporanea; in tal caso non occorrerà il certificato di avvenuta sistemazione di cui all', terzo comma, lettera c).
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