Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 51
83 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Il ministero delle comunicazioni, ricevute dalle capitanerie di porto le dichiarazioni, quando sia richiesta l'importazione dall'estero di materiali, macchinari, apparecchi, oggetti, ecc., ne trasmette una copia al ministero per gli scambi e per le valute agli effetti della concessione del benestare previsto dal secondo comma dell' della legge, dopo aver sentito, nei casi previsti dall', lettera a), della legge stessa, il ministero delle corporazioni.
Analoga procedura si segue per le domande.
Il ministero per gli scambi e per le valute parteciperà le proprie determinazioni al ministero delle comunicazioni, informandolo degli eventuali vincoli e condizioni a cui dovesse essere subordinata l'importazione e trasmettendogli contemporaneamente, quando necessario, le licenze d'importazione delle quali sarà stata sua cura provocare il rilascio da parte del ministero delle finanze.
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