Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 48
60 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Qualora, si chieda il beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi di macchinari finiti o parti staccate di macchinari a termini dell', lettera a), della legge, il proprietario o il suo legale rappresentante dovrà presentare una particolareggiata relazione per dimostrare che il macchinario finito o la parte staccata di macchinario da importarsi dall'estero soddisfa alle condizioni stabilite dalla legge.
Nella relazione saranno chiaramente illustrati i vantaggi tecnici ed economici derivanti dall'impiego dei macchinari o delle parti staccate anzidetti e sarà data la dimostrazione che in Italia non si costruiscono correntemente macchinari o parti staccate di macchinari equivalenti a quelli di cui si chiede la importazione in franchigia.
Alla relazione potranno essere allegasti disegni, monografia illustrative e quant'altro possa riuscire utile alla dimostrazione anzidetta.
La relazione deve essere redatta in quattro esemplari, di cui uno in carta bollata, e presentata all'ufficio di porto insieme con la domanda di cui all'.
L'ufficio di porto allega ai tre esemplari della domanda l'esemplare in carta bollata e due esemplari in carta libera della relazione per l'ulteriore corso a termini dell'ultimo comma dell' e trasmette il quarto all'ufficio di vigilanza, il quale, controllati gli elementi di fatto dimostrativi dei vantaggi tecnici ed economici dell'impiego dei macchinari o delle parti staccate di macchinari e della non correntezza della loro fabbricazione in Italia, esprime il proprio parere con lettera diretta al ministero delle comunicazioni.
Storico versioni
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