Art. 47
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 47

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In vigore dal 24 ago 1939
Nei casi previsti al primo comma, lettera b), dell', il beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi di macchinari finiti e parti staccate di essi, di complessi costitutivi di apparato motore, di apparecchi ausiliari di bordo, di materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio deve essere richiesto dal proprietario o dal suo legale rappresentante con domanda in tre esemplari, di cui uno redatto in carta bollata. La domanda, oltre al nome della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale ovvero della nave estera o della nave da diporto nazionale su cui i macchinari, apparecchi, materiali ed oggetti debbono essere imbarcati, deve indicare: a) la specie, il numero o quantità ed il peso dei detti macchinari, apparecchi, materiali od oggetti da importarsi in franchigia dei dazi, il servizio al quale essi sono destinati ed il porto in cui saranno imbarcati; b) se provengano da demolizione navale avvenuta in Italia; c) se debbano acquistarsi all'estero; d) se debbano importarsi subito per non immobilizzare la nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale ovvero la nave estera, oppure debbano importarsi entro un determinato periodo di tempo e quale; e) se siano già introdotti in punto franco, in deposito franco o in altro deposito doganale e se il pagamento di essi sia stato eventualmente già eseguito all'estero o sia ancora da effettuare e con quali modalità. La domanda deve essere presentata al competente ufficio di porto che la trasmetterà, entro 5 giorni dalla ricezione, al ministero delle comunicazioni direttamente, se sia capitaneria di porto, ovvero per il tramite della capitaneria di porto da cui dipende, se sia ufficio circondariale marittimo.
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