Art. 45
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 45

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In vigore dal 24 ago 1939
Gli uffici di porto che hanno ricevuto le dichiarazioni le annotano, in ordine di data e per anno, negli appositi registri formati secondo i modelli stabiliti, danno ad esse il numero d'ordine preso in detti registri e ne conservano l'esemplare redatto in carta libera nei propri archivi. Entro cinque giorni dalla ricezione, gli uffici stessi trasmettono al ministero delle comunicazioni, direttamente, se siano capitanerie di porto ovvero per il tramite delle capitanerie di porto da cui dipendono, se siano uffici circondariali marittimi, l'esemplare della dichiarazione redatto in carta bollata e tre copie autenticate di essa redatte in carta libera. Alla dichiarazione dovranno, inoltre, essere allegati, in doppio esemplare, di cui uno redatto in carta bollata: 1) qualora trattisi di costruzioni previste dagli , primo comma, ed 11, primo comma, lettera a), della legge: a) i piani previsti dal terzo comma dell' della legge (piani dei ponti, vista esterna, sezione longitudinale, nella scala di 1/100, e sezione maestra, nella scala di 1/50); b) copia autenticata della dichiarazione di costruzione resa agli effetti dell' del codice per la marina mercantile; c) copia autenticata del contratto di costruzione di cui all' del codice per la marina mercantile; 2) qualora trattisi di trasformazioni o di importanti modificazioni, uno o più disegni atti a dare un'idea chiara della specie ed entità dei lavori da eseguire. Le due copie del contratto di costruzione specificato al n. 1), lettera c), del presente articolo potranno essere redatte entrambe in carta libera quando trattisi di contratto stipulato all'estero con stranieri.
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