Art. 44
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 44

112 / 161
In vigore dal 24 ago 1939
La dichiarazione di riparazione, modificazione, o trasformazione di navi mercantili, da diporto o di altro carattere appartenenti a stranieri, di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a governi stranieri e di navi da diporto appartenenti a nazionali deve essere fatta dal costruttore che deve eseguire i lavori e deve contenere: 1) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice; 2) luogo e stabilimento in cui vengono eseguiti i lavori; 3) tipo, denominazione e nazionalità della nave; 4) descrizione dei lavori da compiersi, indicando anche se riguardino lo scafo, l'apparato motore, gli apparecchi ausiliari di bordo o altre parti della nave; 5) peso dei materiali che si presume saranno complessivamente impiegati nella riparazione, modificazione o trasformazione, con l'indicazione che detti materiali sono effettivamente e strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori; 6) indicazione dei materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, oggetti di dotazione e di ricambio, ecc. da importarsi dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', primo comma, lettera b), della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi; 7) indicazione, ai fini dell'applicazione della tariffa ferroviaria di esportazione nei limiti stabiliti dagli articoli da 144 a 149, della specie e del peso dei materiali, macchinari e apparecchi di produzione nazionale da impiegarsi nella riparazione, modificazione e trasformazione; 8) data presunta d'inizio dei lavori.
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