Art. 43
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 43

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In vigore dal 24 ago 1939
La dichiarazione di costruzione di apparati motori completi, di complessi costitutivi di apparato motore e di apparecchi ausiliari di bordo destinati all'estero deve essere fatta dal costruttore che deve eseguire i lavori e deve contenere: 1) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice; 2) indicazione della persona, ditta o società committente, suo domicilio, sede e nazionalità, ovvero indicazione del governo straniero committente; 3) tipo e nome della nave su cui i macchinari da costruire dovranno essere installati, o, comunque, la destinazione di essi; 4) elenco dei vari macchinari da costruire; 5) peso netto presunto dei macchinari da costruire; 6) luogo e stabilimento in cui si esegue la costruzione e data presunta d'inizio dei lavori; 7) indicazione del peso dei materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, ecc. da impiegare complessivamente nella costruzione, con la dichiarazione che detti materiali, macchinari, apparecchi, ecc. sono effettivamente e strettamente necessari per l'esecuzione della costruzione; 8) indicazione dei materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, oggetti di dotazione e di ricambio, ecc., da importarsi dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', primo comma, lettera c), della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi; 9) indicazione, ai fini dell'applicazione della tariffa ferroviaria di esportazione nei limiti stabiliti dagli articoli da 144 a 149, della specie e del peso dei materiali di produzione nazionale da impiegarsi nella costruzione.
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