Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Sez. III
Art. 42
110 / 161In vigore dal 24 ago 1939
La dichiarazione di costruzione di navi mercantili, da diporto o di altro carattere e di galleggianti commessi da stranieri o destinati all'estero, di navi da guerra o di altro carattere commesse da governi stranieri e di navi da diporto commesse da nazionali deve essere fatta dal costruttore che deve eseguire i lavori.
Qualora nel contratto di costruzione di cui all', terzo comma, n. 1, lettera c), la fornitura, anziché essere assunta da un solo costruttore, sia stata assunta da un costruttore, per quanto riguarda lo scafo e le parti di allestimento, e da un altro costruttore, per quanto riguarda l'apparato motore o la parte principale di esso, alla dichiarazione dovranno in-tervenire entrambi i costruttori. In tal caso la costruzione dell'apparato motore o della parte principale di esso sarà considerata, agli effetti del godimento dei benefici previsti dalla legge, quale costruzione a sè stante e non sarà, quindi, ad essa applicabile l'ultimo comma dell'.
La dichiarazione deve contenere:
1) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore o dei due costruttori, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice, o delle due ditte o società costruttrici;
2) indicazione della persona, ditta o società committente, suo domicilio, sede e nazionalità, ovvero indicazione del governo straniero committente;
3) riferimento alla dichiarazione di costruzione resa agli effetti dell' del codice per la marina mercantile;
4) tipo della costruzione e sue dimensioni principali;
5) denominazione o designazione provvisoria della costruzione per mezzo di un numero, di una lettera o di altra caratteristica che valga ad individuarla;
6) materiale da usarsi per la costruzione (ferro, acciaio, legno);
7) stazza lorda presunta;
8) portata lorda presunta;
9) volume globale interno presunto;
10) velocità oraria presunta alle prove;
11) peso complessivo presunto dell'intera costruzione (fornitura asciutta);
12) tipo dell'apparato motore e sue principali caratteristiche;
13) potenza presunta alle prove in mare, corrispondente numero dei giri dell'asse o degli assi portaelica e consumo orario di combustibile per cavallo-asse;
14) luogo e stabilimento in cui si esegue la costruzione dello scafo e dell'apparato motore e data presunta di inizio dei lavori;
15) indicazione del peso dei materiali, macchinari finiti, parti staccate ed oggetti da impiegarsi complessivamente nella costruzione, con la dichiarazione che detti materiali, macchinari finiti, parti staccate ed oggetti sono effettivamente e strettamente necessari per l'esecuzione della costruzione;
16) indicazione dei materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, oggetti di dotazione e di ricambio, ecc., da importarsi dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', primo comma, lett. a), della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi;
17) indicazione, ai fini dell'applicazione della tariffa ferroviaria di esportazione nei limiti stabiliti dagli articoli da 144 a 149, dei materiali; macchinari e apparecchi di produzione nazionale da impiegare nella costruzione.
Nel caso che la dichiarazione sia resa da due costruttori, le indicazioni previste ai nn. 16) e 17) debbono essere fornite distintamente dai due costruttori, ciascuno per la parte della costruzione che lo riguarda.
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