Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 40
23 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Sono ammesse dichiarazioni di riparazione di singoli complessi costitutivi di apparato motore e di apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di draghe o di rimorchiatori pontati nazionali, dei quali il costruttore si riservi di dichiarare in seguito il nome, qualora la riparazione consista nella costruzione di parti staccate di detti macchinari. Peraltro, la validità di tali dichiarazioni è subordinata alle condizioni:
a) che la costruzione venga iniziata nel termine stabilito dal secondo comma dell' della legge;
b) che il nome della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato, su cui le parti staccate dovranno essere sistemate, venga indicato, con dichiarazione supplettiva, non oltre tre mesi dopo il termine di validità della legge;
c) che la sistemazione a bordo sia effettuata non oltre sei mesi dopo il termine di validità della legge stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-40