Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte I›Capo I
Art. 4
4 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Per proprietario, agli effetti della legge, s'intende:
a) nel caso di navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati di nuova costruzione per conto di nazionali, la persona fisica o giuridica per conto della quale, secondo le risultanze della dichiarazione prescritta dall' del codice per la marina mercantile ed eventuali successive modificazioni di essa, si effettua la costruzione;
b) nel caso di navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali già in esercizio, la persona fisica o giuridica alla quale, secondo le risultanze dei registri dell'ufficio di iscrizione o dei documenti di bordo, la proprietà di essi appartiene.
In ogni altro caso, qualora occorresse stabilire chi sia il proprietario, si adotteranno criteri analoghi a quelli indicati nel precedente comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-4